DISEGNO DI LEGGE

Capo I
PERSONALE MILITARE

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
(Limiti di età).

      1. L'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è fissata al compimento del diciottesimo anno di età.
      2. L'età minima di cui al comma 1 e l'età massima prevista dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, devono essere possedute alla data di inizio dei corsi di formazione.
      3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, può essere arruolato al compimento del diciassettesimo anno di età. Il personale arruolato ai sensi del presente comma non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
      4. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» e «Teuliè», la scuola navale militare «Francesco Morosini» e la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

 

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Art. 2.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642).

      1. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937»;

          b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

      «In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo».

Art. 3.
(Interpretazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394).

      1. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che il personale ivi previsto è esclusivamente il personale militare. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sezione II
UFFICIALI

Art. 4.
(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali delle Forze armate).

      1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, il 25 per cento dei

 

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posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
      2. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al comma 1 è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e alla legge 10 aprile 1954, n. 113).

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) agli articoli 2, comma 1, lettere e) e i), 25, comma 1, 45, commi 1 e 3, 46, comma 1, 52, comma 1, 53, comma 1, e 61, commi 1, 4 e 5, e alla tabella 1, quadri V e IX, le parole: «Corpo di amministrazione e di commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo di commissariato»; all'articolo 30-bis, comma 1, le parole: «Corpo di amministrazione e commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo di commissariato»;

          b) all'articolo 7, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

      «8-ter. Il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta ai sensi del presente articolo ovvero dell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sospeso durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di cui all'articolo 21,

 

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comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, di congedo straordinario senza assegni ovvero aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e riprende a far data dal giorno di rientro in servizio dell'ufficiale»;

          c) all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

          d) all'articolo 25:

              1) alla rubrica, dopo la parola: «Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e Tenenti»;

              2) al comma 1, dopo le parole: «Per i Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e i Tenenti »;

              3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla rideterminazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario»;

              4) al comma 2:

                  4.1) al primo periodo, le parole: «I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»;

                  4.2) al secondo periodo, le parole: «I Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;

              5) al comma 3, le parole: «i Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali»;

 

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              6) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa»;

          e) all'articolo 28:

              1) al comma 7, alinea, le parole: «che non completino gli studi» sono sostituite dalle seguenti: «che non conseguano la laurea magistrale o un titolo di studio equiparato»;

              2) al comma 8, le parole: «che abbiano completato gli studi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano conseguito la laurea o un titolo di studio equiparato»;

          f) all'articolo 30:

              1) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo.
      6-ter. Il transito di cui al comma 6-bis avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113»;

              2) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

      «11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e operanti nel settore delle infrastrutture, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.

 

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      11-ter. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
      11-quater. Gli ufficiali trasferiti o transitati sulla base dei commi 11-bis e 11-ter mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e al comma 10 del presente articolo»;

          g) all'articolo 60-bis, comma 1, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

          h) all'articolo 65:

              1) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e»;

              2) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

      «9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento»;

              3) al comma 10, le parole: «il personale di cui all'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali dell'Esercito eventualmente impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina»;

 

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          i) alla tabella 2, quadro VIII, la nota [a] è sostituita dalla seguente:

              «[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e il terzo anno; 2 promozioni il secondo anno».

      2. Alla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «di Amministrazione e di Commissariato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di Commissariato».

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298).

      1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso d'applicazione della durata di due anni e un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolati dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri»;

          b) all'articolo 10, comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 8-bis e 8-ter»;

          c) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;

          d) all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

          e) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

 

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          f) all'articolo 20:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Al termine del ciclo formativo di cui all'articolo 6, comma 1-ter, l'anzianità relativa degli ufficiali del ruolo normale è rideterminata con decreto ministeriale, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri»;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I sottotenenti del ruolo normale che non superano, per una sola volta, uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno»;

              3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto, nella rideterminazione dell'anzianità di cui al comma 1, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità»;

          g) all'articolo 31:

              1) al comma 4, lettera d), le parole: «Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2003 all'anno 2007»;

              2) al comma 4, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

                  «d-bis) per l'avanzamento al grado di colonnello le aliquote di valutazione sono fissate con decreto del Ministro

 

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della difesa in modo da includere in ordine di ruolo:

                  1) per l'anno 2008:

                  1.1) nella prima aliquota, i tenenti colonnelli da valutare per la prima volta che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni. Il numero degli ufficiali da includere nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

                  1.2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli valutati per la prima, la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro;

                  1.3) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano tredici o più anni di anzianità di grado;

                  2) per l'anno 2009:

                  2.1) nella prima aliquota, oltre ai tenenti colonnelli da valutare per la prima volta che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni, gli ufficiali valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. Il numero degli ufficiali da includere per la prima volta nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

                  2.2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro;

                  2.3) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano tredici o più anni di anzianità di grado;

                  d-ter) per l'avanzamento al grado di colonnello dall'anno 2010 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale

 

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uguale o anteriore al 30 agosto 1994, i tenenti colonnelli sono inclusi esclusivamente in due distinte aliquote di valutazione fissate con decreto del Ministro della difesa in modo da includere in ordine di ruolo:

              1) nella prima aliquota, oltre agli ufficiali già valutati per la prima, la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

              2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a 13 anni. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella prima aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella seconda aliquota»;

          3) al comma 5, lettera d), le parole: «Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2003 all'anno 2007»;

          4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato nelle seguenti misure:

          a) per l'anno 2008:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.1);

 

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              2) 12 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.2);

              3) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella terza aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.3);

          b) per l'anno 2009:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.1);

              2) 12 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.2);

              3) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella terza aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.3);

          c) dall'anno 2010 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-ter), numero 1);

              2) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-ter), numero 2)»;

          5) il comma 9 è abrogato;

          6) al comma 14, le parole: «Sino all'anno 2007 compreso,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le aliquote di valutazione degli ufficiali formate sino al 31 dicembre 2016 compreso,»;

          h) le tabelle n. 1 e n. 2 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle n. 1 e n. 2 di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

      2. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), numero  5), e h), in materia

 

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di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.
(Aspettativa per riduzione quadri).

      1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti:

              «ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;

              ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa», sono aggiunte le seguenti: «o ufficiali di pari rango che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

      2. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
      3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefìci, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
      4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente

 

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dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo 23, decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami».

      5. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».

Sezione III

PERSONALE MILITARE NON DIRETTIVO

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

      1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11:

              1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I bandi di concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, possono prevedere riserve di posti, nel limite massimo complessivo

 

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del 30 per cento dei posti disponibili, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, e al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1952, n. 4487, in possesso dei requisiti prescritti»;

              2) al comma 2:

                  2.1) alla lettera a), il numero 4) è abrogato;

                  2.2) alla lettera a), numero 7), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

                  2.3) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

              3) al comma 3:

                  3.1) alla lettera a), alinea, le parole: «nel limite del 10%» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un terzo»;

                  3.2) alla lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

      «3-bis) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso»;

                  3.3) alla lettera b), alinea, le parole: «nel limite del 20%» sono sostituite dalle seguenti: «per la restante parte»;

 

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                  3.4) alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

              4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. I posti di cui al comma 3, lettera a), rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al medesimo comma 3, lettera b), e viceversa»;

              5) al comma 4:

                  5.1) al primo periodo, dopo le parole: «due anni» è inserita la seguente: «accademici»;

                  5.2) al secondo periodo, le parole: «e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove» sono soppresse;

              6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. L'immissione nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, del personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), è disposta, per gli allievi che hanno superato il corso di cui al comma 4, con la stessa decorrenza del personale di cui al comma 1, lettera a), per gli allievi che hanno superato corsi di durata inferiore a quello di cui al comma 4, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al citato comma 4, concluso nell'anno»;

              7) al comma 6:

                  7.1) le parole: «Ai restanti» sono sostituite dalla seguente: «Agli»;

                  7.2) le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis»;

 

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              8) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          «8. Il personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), non ammesso a sostenere l'esame finale del corso di cui al comma 4, è immesso nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui al citato comma 4, concluso nell'anno»;

          b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

      1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole: «dalla allegata tabella "D"» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri».

Art. 10.
(Avanzamento al grado superiore del personale militare deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio in attività addestrative e operative).

      1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative od operative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole

 

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della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1o gennaio 2008.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 

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      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
ISTITUTI DI FORMAZIONE

Art. 11.
(Docenti presso la scuola di lingue estere dell'Esercito).

      1. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 79, le parole: «quattrocento settimane» sono sostituite dalle seguenti: «trecentododici settimane».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464).

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

      «3-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento delle scuole militari dell'Esercito, nel quale sono previsti anche i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia militare».

Capo III
ONORIFICENZE

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 207).

      1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, le parole: «al comune di residenza dell'insignito» sono sostituite

 

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dalle seguenti: «al reparto di appartenenza dell'insignito militare o al comune di residenza dell'insignito civile»;

          b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. Dell'attribuzione della Croce d'onore è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita dell'insignito.
      6-ter. La consegna della Croce d'onore agli insigniti viventi o ai congiunti degli insigniti deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale».

Art. 14.
(Modifica all'articolo 23 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423).

      1. All'articolo 23, primo comma, del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, dopo le parole: «nel proprio bollettino» sono inserite le seguenti: «, nel sito istituzionale».

Art. 15.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25).

      1. Alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3:

              1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «L'Ordine Militare d'Italia ha un Consiglio composto dal presidente e da undici membri, dei quali otto effettivi e tre supplenti. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra gli ufficiali in servizio permanente o in congedo decorati dell'Ordine, con uguale rappresentanza dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica

 

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e dell'Arma dei carabinieri. I membri supplenti sono nominati tra gli ufficiali in servizio permanente o in congedo decorati dell'Ordine appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, diverse da quella del presidente»;

              2) al quarto comma, le parole: «o dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica o dell'Arma dei carabinieri»;

          b) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Del conferimento di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita del decorato.
      La consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia ai decorati viventi o ai congiunti dei decorati deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale.
      In mancanza di congiunti dei decorati deceduti, le insegne delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono consegnate al reparto di appartenenza del decorato».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Disposizioni transitorie).

      1. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, anche ai corsi iniziati in anni accademici precedenti, fatte salve le decretazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,

 

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n. 490, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della presente legge, si applica, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, anche ai corsi iniziati in anni accademici precedenti.

Art. 17.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) l'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e successive modificazioni;

          b) il comma 4 dell'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni.